Il Consiglio dell’Ordine, considerato che l’esposizione, da parte di Colleghi, di onorario a discrezione, non sempre è rispettosa delle disposizioni tariffarie di legge, nella seduta del 27 maggio 2003 ha assunto la seguente deliberazione in merito:

Gli onorari a discrezione (e quelli a vacazione) sono previsti dalla Legge n. 143/49 (Testo unico della tariffa professionale) – Capo I.

Art. 2. Gli onorari per le prestazioni non specialmente contemplate in questa tariffa vengono stabiliti per analogia;

Art. 4. Gli onorari devono essere computati a vacazione per le prestazioni di carattere normale nelle quali il tempo concorre come elemento precipuo di valutazione. In particolare:

1. rilievi e studi preliminari; accertamenti per rettifiche di confini e simili;
2. trattative con autorità e confinanti, pratiche per espropri e locazioni, convegni informativi e simili;
3. Tempo viaggi A/R, per gli onorari a percentuale o a quantità da svolgere fuori ufficio;
4. Varianti ai progetti di massima, durante il corso dello studio di questi, conseguenti a circostanze che il professionista non poteva prevedere

Art. 5. Gli onorari sono stabiliti a discrezione, ossia a criterio del professionista:

1. per le consulenze;
2. in tutti quei casi in cui non sia possibile applicare il criterio di analogia:

1. Ricerche industriali, commerciali ed economiche.
2. Confronti di sistemi di produzione, costruzione e impianti;
3. Esperienze, prove, studio di processi di fabbricazione, misure di portate di corsi d’acqua;
4. Studi di piani regolatori di viabilità ed edilizia urbana e dei problemi di circolazione e traffico;
5. Studi di piani regolatori idraulici di bacini fluviali e per la scelta di soluzioni per impianti idroelettrici;
6. Organizzazione del lavoro;
7. Perizie estimative, memorie o perizie stragiudiziali in tema di RC o RP, consulenze e interpretazioni di leggi e regolamenti (sentenze, contratti, certificati di autorità, registri di classificazione di navi);
8. Giudizi arbitrali, amichevoli componimenti, convenzioni per servitù, diritti d’acqua, riconfinazioni;
9. Collaudi di strutture complesse in c.a.;
10. Opere di consolidamento, restauri architettonici;
11. Pareri orali o scritti;
12. Prestazioni professionali per opere di importo inferiori ad un minimo (10.000,00 euro).

Art. 6. Salvo contrarie pattuizioni, devono essere rimborsate al professionista le seguenti spese (da esporre a piè di lista, nel caso di onorario a discrezione):

1. Spese vive di viaggio, vitto e alloggio per il tempo passato fuori ufficio da lui e dal personale di aiuto, e le spese accessorie;
2. Spese per il personale di aiuto o altro sussidio per lavori fuori ufficio;
3. Spese di bollo, registro,diritti di uffici pubblici o privati, spese postali, telegrafiche e telefoniche;
4. Spese di scritturazione, traduzione di relazione o diciture in lingue estere su disegni, riproduzione di disegni eccedenti la prima copia;
5. Diritti di autenticazione di relazioni o disegni.

NOTE:

* nella determinazione dell’onorario a discrezione, si deve avere particolare riguardo alla competenza specifica del professionista
* in sede di taratura l’Ordine si esprime motivatamente sulla congruità dell’onorario a discrezione esposto
* fermo restando quanto previsto dal Testo unico della Tariffa, nell’esprimere il parere di congruità l’Ordine si attiene alle seguenti raccomandazioni:

RACCOMANDAZIONE 1:

Tutte le volte che sia possibile è necessario applicare il criterio di analogia.

Si considera criterio di analogia anche la valutazione dell’onorario fatta in base alle Tabelle approvate con D.M. 4/4/2001, relative a quelle prestazioni professionali non previste dalla Tariffa Legge 143/49. Ricadono in questo caso in particolare:

1. relazione geotecnica;
2. relazione idrologica;
3. relazione idraulica;
4. relazione sismica;
5. relazione archeologica;
6. prestazioni di responsabile dei lavori (D.Lgs. 626/94);
7. prestazioni di coordinatore per la sicurezza dei cantieri;
8. rilievi planoaltimetrici;
9. rilievi di manufatti;
10. studi di impatto ambientale;
11. piani particellari di esproprio;
12. supporto al responsabile del procedimento;
13. ……………………………………………

RACCOMANDAZIONE 2:

Per alcune prestazioni diventate ormai di normale esplicazione, fermo restando il criterio della discrezione stabilito dalla Legge di tariffa, ogni Ordine o Federazione di Ordini fornisce indicazioni sull’ordine di grandezza dei compensi a discrezione che possono essere ritenuti congrui, alle quali in sede di taratura l’Ordine si atterrà. Ciò vale in particolare per le seguenti prestazioni ( per le quali sono disponibili precisi e dettagliati riferimenti, approvati dal Consiglio dell’Ordine):

1. prestazioni urbanistiche;
2. collaudi statici;
3. prestazioni relative alla prevenzione incendi;
4. prestazioni relative alle norme di sicurezza e contenimento dei consumi energetici degli impianti termici;
5. prestazioni relative all’acustica;
6. prestazioni relative alla sicurezza e salute dei lavoratori;
7. misure verifiche e collaudo degli impianti termici;
8. misure verifiche e collaudo degli impianti elettrici;
9. esercizio e assistenza tecnica di impianti funiviari;
10. adempimenti per condoni edilizi;
11. pratiche catastali;
12. frazionamenti terreni;
13. Piani Urbani del Traffico;
14. Piani Distributori Carburanti (D.Lgs. 32/98);
15. Piani Impianti Pubblicitari (D.Lgs. 507/93);
16. Piani Regolatori Cimiteriali;
17. Piani Protezione Civile;
18. Pratiche tecnico-amministrative;
19. …………………………………………………………….

OSSERVAZIONE FINALE:

L. n. 340/76: Inderogabilità dei minimi di tariffa L. 143/49.

L’inderogabilità non si applica agli onorari a discrezione per le prestazioni di cui all’art. 5. (onorari a discrezione): per tale motivo è opportuno evitare, per quanto possibile, l’esposizione dell’onorario a discrezione e, quando non se ne possa fare a meno, attenersi alle suindicate raccomandazioni, che forniscono sicuramente maggiore tutela in caso di contenzioso.