Obbligo del possesso di un “domicilio digitale” – Posta elettronica certificata (PEC).
Con l’avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 2020 n. 228, della legge 11 settembre 2020 n. 120, e’ obbligatorio per ogni professionista iscritto ad un Ordine professionale essere in possesso di un “domicilio digitale” che non è altro che un recapito digitale, legato ad un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
Il possesso di una PEC e’ un dovere già gravante da alcuni anni sugli iscritti agli Albi ma al quale non si accompagnava una chiara individuazione della sanzione applicabile, sanzione che, invece, e’ oggi ben definita dalla L. 120/20. La L. 120/20 prevede, infatti, che l’Ordine, dopo aver diffidato l’iscritto che non ha adempiuto all’obbligo di comunicazione della PEC, applichi la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione (la legge riporta: “sospensione dal relativo albo o elenco”), sospensione che terminerà nel momento della avvenuta attivazione di un domicilio digitale.
L’Ordine è tenuto a comunicare all’INI-PEC gli indirizzi PEC in proprio possesso.
Si invitano gli iscritti, che non abbiano ancora provveduto, a comunicare alla segreteria dell’Ordine l’indirizzo PEC entro il 14 ottobre 2020.
Si ricorda che dal 2012 la PEC puo’ essere attivata gratuitamente tramite il nostro Ordine.
Gli iscritti che hanno gia’ comunicato o ricevuto dall’Ordine la PEC non devono fare ulteriori comunicazioni; data la valenza giuridica della posta elettronica certificata, si consiglia pertanto a tutti gli iscritti di verificare periodicamente il corretto funzionamento ed il contenuto della PEC.
Per qualsiasi dubbio o chiarimento gli iscritti possono rivolgersi alla Segreteria dell’Ordine (info@ordingal.it, 0131265714).