Il Consiglio delibera, relativamente ai Collaudi Strutturali, quanto segue:

ADEMPIMENTI TECNICI:

1. Il documento da redigere da parte del Collaudatore dovrà avere i seguenti contenuti minimi:

2. relazione illustrativa dell’opera;
3. esame degli elaborati grafici del progetto;
4. esame dell’impostazione generale della progettazione strutturale, degli schemi di calcolo e delle azioni considerate;
5. esame della documentazione prodotta dalla Direzione Lavori (certificati dei materiali, relazioni ed in particolare relazione finale, elaborati grafici e calcoli di manufatti prefabbricati, ecc.);
6. esame dei certificati di prova sui materiali, con la verifica del numero dei prelievi in relazione alle quantità impiegate, della scelta del tipo di controllo di accettazione adottabile e dei risultati numerici delle verifiche richieste dal controllo stesso;
7. verbali delle visite di collaudo e delle operazioni effettuate durante le stesse;
8. verbale delle eventuali prove di carico (se ritenute necessarie);
9. certificato di collaudo.
10. Si dovrà comunque fare riferimento a quanto prescritto dalla Legge n. 1086/71, nonchè dalle successive modifiche, integrazioni e Decreti Ministeriali di attuazione (attualmente è in vigore il D.M. 09 gennaio 1996).

IMPORTO DELLE OPERE:

L’importo delle opere da considerare, per l’applicazione dell’aliquota, sarà dato dal costo totale delle strutture collaudate e precisamente di tutte le opere che concorrono all’individuazione dello schema statico complessivo, ivi compresi gli scavi di fondazione e le opere accessorie, al lordo dell’eventuale ribasso d’asta e maggiorato dell’eventuale aumento d’asta nonchè, ove prevista, dalla revisione prezzi al lordo dell’alea.

Qualora mancassero elementi certi per la determinazione del valore delle strutture potrà essere assunto, per gli edifici residenziali o simili, un importo generalmente pari a 25% – 30% del costo totale di costruzione o comunque, negli altri casi, valori determinati attraverso l’applicazione di parametri correnti. 

OPERE:

Il Collaudo statico può essere effettuato su qualsiasi tipo di struttura che debba sopportare carichi statici o dinamici (in c.a., ferro, legno, muratura, ecc.), secondo le Categorie e Classi di appartenenza, attenendosi a quanto previsto dalla Tariffa Professionale.

ONORARI:

– QUOTA FISSA = € 210,00;

– QUOTA PERCENTUALE ottenuta moltiplicando:

• importo delle opere;

• percentuale di Tab. A della Tariffa (Legge n. 143/49) relativa alla Categoria e Classe di appartenenza delle opere (Ia – Ib – If – Ig – Ixa – IXb – IXc);

• percentuali della Tab. A della Tariffa (D.M. 04 aprile 2001) nel caso di Opere Pubbliche;

• aliquota: 0,10

con le seguenti avvertenze:

– l’onorario minimo richiesto non potrà essere comunque inferiore ad € 475,00;

– importi arrotondati ai 25,00 Euro superiori;

– per collaudazioni complesse (da verificare in sede di taratura) di opere appartenenti alla Categoria I, Classi f e g, l’aliquota può essere aumentata fino a 0,15;

– per l’eventuale revisione dei calcoli statici, richiesta dalla Committenza, prodotta ed allegata al Certificato di Collaudo, sarà riconosciuta una maggiorazione dal 10% ad un massimo del 60% dell’onorario di collaudo, nell’ipotesi di revisione complessiva.

COLLAUDI IN CORSO D’OPERA:

Si ritiene che la prestazione professionale relativa a Collaudi statici possa essere espletata nel modo migliore solo nel caso in cui avvenga in corso d’opera e si invitano, pertanto, i Colleghi a fare opera di convincimento in tal senso presso i propri Committenti. Peraltro, considerato che con D.M. n. 425/94 è stata stabilita la nomina del Collaudatore e la sua comunicazione ai preposti uffici regionali del Provveditorato delle Opere Pubbliche e Difesa del Suolo (ex Genio Civile) e, dal 01-03-2002, al Comune territorialmente competente (L.R. n. 44/2000) contestualmente alla denuncia dei lavori, viene inteso che, dalla nomina, precedente all’inizio delle opere, non derivi necessariamente l’espletamento dell’incarico di collaudo “in corso d’opera”, salvo richiesta esplicita della Committenza.

L’onorario di cui al punto D), per i Collaudi Statici eseguiti in corso d’opera, sarà maggiorato con aliquota del 30%.

ONERI ACCESSORI:

Per i Collaudi in corso d’opera, fermo restando la possibilità di esporre le spese in modo analitico (in particolare la percorrenza in auto verrà rimborsata con € 0,60/km), è ammesso il conglobamento con una percentuale del 40%; per gli altri collaudi le spese dovranno essere esposte in modo analitico.

PROVE DI CARICO E SUI MATERIALI:

Per le eventuali prove integrative su campioni prelevati in sito ove necessarie, analogamente a quanto attiene alle prove di carico discrezionalmente disposte dal Collaudatore e regolarmente effettuate e riportate nella relazione di Collaudo, sarà riconosciuto un compenso aggiuntivo a DISCREZIONE, relativamente all’onorario, mentre per gli “oneri accessori” verranno sommati a quelli relativi alla prestazione complessiva e trattati con analogia.

CERTIFICATI DI COLLAUDI SEPARATI:

Per certificati di Collaudo separati, gli onorari vanno stabiliti separatamente per l’importo lordo relativo a ciascun Certificato di Collaudo. Ciò vale anche ove trattasi di unico certificato di collaudo riguardante più organismi costruttivi dipendenti.

INCARICO A PIU’ PROFESSIONISTI:

Se il Collaudo è affidato a più professionisti riuniti in collegio, a ciascuno di essi sono dovuti l’onorario e le spese che spetterebbero al professionista che da solo dovrebbe eseguire il Collaudo, ai sensi dell’Art. 7 della Tariffa Professionale (Legge n. 153/49).

AGGIORNAMENTO IMPORTO LAVORI:

Un incarico di Collaudo, affidato sia durante il corso dei lavori, che dopo la loro esecuzione, che non sia stato portato a termine per cause indipendenti dalla volontà e dalla diligenza del professionista (mancata tempestiva consegna degli atti tecnici ed amministrativi, impedimenti dovuti a causa di forza maggiore, ecc.) va compensato considerando l’importo dei lavori aggiornato.